La pericolosità dei materiali in cemento - amianto è direttamente connessa alla probabilità di una dispersione di fibre nell’aria e nel suolo. Quest’ultima è a sua volta correlata alla perdita di compattezza del materiale in cemento - amianto dovuta a una lunga esposizione agli agenti atmosferici, ovvero al danneggiamento ad opera dell’uomo.
L'esposizione a fibre di amianto può determinare l'insorgenza di malattie soprattutto a carico dell'apparato respiratorio. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è ragionevole escludere un pericolo di rilascio di fibre.
E' quindi importante verificarne lo stato di conservazione.
Nell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257" relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto vengono specificate le procedure per le attività di custodia e di manutenzione dell'amianto.
"Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto".
Per saperne di più leggi l'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 (in allegato)
La bonifica dei materiali contenenti amianto può essere effettuata attraverso tre modalità:
- la rimozione e successivo smaltimento presso discariche autorizzate;
- l’incapsulamento mediante prodotti capaci di fissare le fibre alla matrice che le contiene;
- la sovracopertura con altri materiali al fine di tenere confinate le fibre di amianto.
Le operazioni di bonifica devono essere poste in essere obbligatoriamente da una ditta specializzata e abilitata, iscritta nell’apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal D.M. 6 settembre 1994.
INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
REGIONE MARCHE
Con Legge Regionale n. 14 del 22 aprile 2020, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, la Regione Marche promuove e sostiene iniziative specifiche dirette a prevenire e contrastare nel territorio regionale l'inquinamento derivante da fibre di amianto.
In particolare con Decreto n. 80/CRB del 14 aprile 2021 (in allegato) vengono erogati contributi a favore delle famiglie per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuto contenenti amianto da edifici ad uso residenziale o loro pertinenze previsto.
Le istanze possano essere presentate fino alle ore 24 del 29 novembre 2021.
In allegato:
- Avviso
- Modello di domanda in formato editabile
- Decreto proroga scadenza
INAIL
Anche l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) finanzia progetti di bonifica da materiali contenenti amianto presentati da imprese e aziende.
Per saperne di più basta andare sul sito dell'INAIL - Bando ISI 2020