L’apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una strada pubblica e uno spazio privato, spazio che comunque deve essere idoneo alla sosta o allo stazionamento di veicoli. L’autorizzazione viene rilasciata per la durata di anni 29.
I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale rilasciato dall’ente proprietario della strada. Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
La domanda deve quindi essere rivolta al Comune (per una strada comunale) o alla Provincia (per una strada provinciale).
I Passi Carrabili possono essere realizzati con "manufatti " oppure "a raso":
a. PASSO CARRABILE CON MANUFATTO (nel seguito definito "Passo Carrabile"):
costituito generalmente da listoni o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, consistente in un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Nella zona immediatamente antistante il passo carrabile (non sul lato opposto) vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del C.d.S., reso noto con l'apposito segnale di cui all'articolo 120 del Regolamento C.d.S. (figura II 78) e la sanzione accessoria del a rimozione forzata. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;
b. PASSO CARRABILE A RASO (nel seguito definito "Accesso Carrabile"):
costituito da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello della strada senza interventi per la modifica del marciapiedi (perché assente o in quanto posto alla medesima quota della carreggiata stradale): ricorre tale tipologia in ogni caso in cui manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Il posizionamento del relativo segnale e quindi la vigenza del divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico che, altrimenti, potrebbe essere destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507/93 e art. 46, comma 3, del Reg. C.d.S.. In tale caso la richiesta del posizionamento del segnale è facoltativa. In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Monteprandone nell'area antistante non vige il divieto di sosta. Sono compresi in questa tipologia i passi carrabili che non rientrano nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del D.L.gs. 15/11/1993, n . 507.