L'articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", stabilisce che: "I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune". Prima del deposito (ovvero dell'inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all'Agenzia delle Entrate, quindi, occorre acquisire l'attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l'effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione.
Il tempo per il rilascio del provvedimento è pari a 30 giorni
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario del Comune, dott. Casulli Maria Immacolata, tel. 0735 710923 - posta elettronica certificata: comune.monteprandone@emarche.it, al quale è attribuito il potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario