Gli effluenti di allevamento, palabili e non (letame, liquami, ecc.), possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 lett. a-b-c del D. Lgs. n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari è soggetta a comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni. La comunicazione deve essere redatta secondo i contenuti specificati nell'Allegato 4 al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006. In zone vulnerabili da nitrati la comunicazione deve essere redatta seguendo le indicazioni dell'art. 29 e dell'Allegato 5 del medesimo Decreto Ministeriale, nonché le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1448 del 3/12/2007 (Allegato 1, Sezione 2).
Normativa
Decreto Ministero Politiche Agricole 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"
Legge Regionale Marche n. 10 del 17 maggio 1999, articolo 47
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articolo 112
Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, articoli 18 e 29
Deliberazione Giunta Regione Marche n. 1448 del 3/12/2007