Il procedimento in esame attiene alle procedure operative ed amministrative finalizzate alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, le varie fasi della procedura sono dettagliatamente descritte nella Parte IV - Titolo V - del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. Per bonifica di un sito inquinato si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nelle varie matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee) ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili. In presenza di una potenziale contaminazione è prevista la realizzazione di un'indagine preliminare, seguita dal Piano di caratterizzazione solo qualora venga confermato il superamento delle CSC. Sulla base dei risultati della caratterizzazione, viene predisposta l'analisi di rischio sito specifica. Solo qualora le concentrazioni degli inquinanti rilevate nelle matrici ambientali risultino superiori alle CSR è richiesto il progetto di bonifica. Sono oggi in capo alle Regioni le funzioni amministrative per la bonifica dei siti contaminati, tuttavia per il territorio marchigiano, con Legge Regionale n. 13 del 2/8/2006 sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale. Per la tempistica delle comunicazioni e della trasmissione degli elaborati da parte del responsabile dell'inquinamento fare riferimento all'art. 242 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 ed alla D.G.R. Marche n. 329 del 14/3/2011.
Normativa
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articolo 239 e seguenti
Legge Regionale Marche n. 13 del 2/8/2006
Deliberazione Giunta Regione Marche n. 329 del 14/3/2011