Art. 41
PARTECIPAZIONE
1. L'Amministrazione comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini.
2. Il Comune assicura e promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità ed alla attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e ne agevola l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi atte a facilitare il loro intervento nel procedimento amministrativo. L'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.
Art. 42
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune può individuare quartieri, quali parti del territorio in cui si articola e si caratterizza la comunità.
2. I cittadini che risiedono nel quartiere eleggono il comitato di quartiere.
3. Il Presidente è il candidato che ha riportato più voti. In caso di parità è presidente il più anziano di età.
4. Il comitato di quartiere è un organismo comunale di partecipazione, di iniziativa e di consultazione; promuove l'espressione dei cittadini singoli o associati.
5. Il Comitato di quartiere e le libere associazioni possono gestire servizi o strutture pubbliche di quartiere nonché curare la loro manutenzione sulla base di convenzioni con il Comune.
6. Il comitato di quartiere collabora con l'Amministrazione Comunale, quale espressione parziale della comunità, viene consultato in ordine alle esigenze del quartiere e può rivolgere al Sindaco e, suo tramite, alla Giunta ed al Consiglio istanze, petizioni e proposte.
7. L'organizzazione, l'elezione, la durata e le competenze e le modalità di partecipazione all'attività amministrativa del comitato di quartiere, sono disciplinate da apposito regolamento.
CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 43
ASSOCIAZIONI, COOPERAZIONI E VOLONTARIATO
1. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative, il volontariato, la cooperazione operanti nel territorio comunale.
2. E' istituito presso il Comune di Monteprandone, l'Albo delle libere forme associative. L'Albo è pubblico e copie di esso sono a disposizione dei cittadini, presso la casa comunale, per la consultazione.
3. Sono iscritte a domanda, all'Albo, le forme associative che presentino i seguenti requisiti : eleggibilità delle cariche, volontarietà delle adesioni e del recesso dei membri, assenza dei fini di lucro, la presenza di uno statuto, che abbiano costantemente un numero minimo di almeno 15 iscritti, pubblicità degli atti e dei registri, che svolgano l'attività almeno in parte e in modo non occasionale nel territorio del Comune, ed in esso mantengano attiva una sede o un recapito. Il controllo, circa la sussistenza di detti requisiti nelle libere forme associative che richiedono l'iscrizione all'Albo, spetta alla Giunta.
4. Il Comune favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'Albo con il riconoscimento di una Consulta delle forme associative, di cui farà parte il Sindaco o suo delegato.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:
a) L'Amministrazione comunale può affidare alle libere forme associative, l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i finanziamenti necessari.
b) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità, cui attenersi, che saranno stabilite in apposito regolamento.
c) Il Sindaco comunica alla Consulta, nelle forme previste per le comunicazioni ai Consiglieri, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio.
ART. 44
SOGGETTI ECCLESIALI
1. Il Comune riconosce il ruolo storico, sociale ed educativo svolto dalle parrocchie nella evoluzione della società civile di Monteprandone. Con le comunità religiose operanti nel territorio, possono attuarsi forme di collaborazione, nel rispetto dei relativi ambiti di autonomia.
ART. 45
FORME DI CONSULTAZIONE
1. La consultazione dei cittadini può avvenire attraverso:
a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
b) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione
c) il referendum consultivo.
2. Gli strumenti di consultazione popolare sono disciplinati da apposito regolamento.
ART. 46
DIRITTO DI PETIZIONE
1. Le petizioni sono richieste, rivolte in forma scritta, dai cittadini, associazioni ed enti, agli organi della Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina le procedure delle petizioni.
Art. 47
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE
1. Un decimo dei cittadini elettori del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni successivi al ricevimento, all'organo competente, nella forma della deliberazione e se comportante spesa, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per il loro esame.
Art. 48
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 49
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente si avvale, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione alll'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti, tra i quali quello telematico.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa.
4. La Giunta comunale e il Sindaco adottano i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare attuazione al diritto di informazione, anche mediante l'affissione di atti comunali presso la delegazione comunale della frazione di Centobuchi.
5. La consultazione degli atti è gratuita; il rilascio di copie è subordinato al solo pagamento del costo di riproduzione e degli eventuali diritti, previsti da disposizioni di legge.
Art. 50
DIVULGAZIONE DELLO STATUTO
1. Il Comune cura la diffusione del presente Statuto nella comunità.
2. Cura la consegna di esemplari dello Statuto nelle scuole medie e promuove incontri per l'illustrazione e la conoscenza dello stesso.