Art. 38
PRINCIPI E CRITERI
1. II bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti , specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d’impulso, di proposta e di garanzia, con I’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’ente.
Art. 39
REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei revisori dei conti, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dl Comune.
2. Il collegio è nominato dal Consiglio comunale e i revisori dei conti, oltre a possedere requisiti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per I'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
Art. 40
IL DIFENSORE CIVICO
1. La figura del difensore civico potrà essere istituito, in forma consorziata con comuni limitrofi e previa formalizzazione di appositi accordi. A tale figura saranno attribuite le competenze, le funzioni e le prerogative di cui alle vigenti disposizioni legislative e disciplinate con apposito regolamento.