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Art. 9
ORGANI
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.
Art. 10
CONSIGLIO COMUNALE
1. II Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio Comunale. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolati dalla legge e dal regolamento.
3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
Art. 11
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. II Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dovrà comunque disciplinare :
- la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo,;
- la convocazione del Consiglio comunale;
- le modalità per la presentazione e discussione delle proposte;
- lo svolgimento delle sedute e la loro verbalizzazione;
- le sedute di prima, di seconda convocazione e d'urgenza;
- le modalità delle votazioni;
- le modalità, i termini e le competenze relative alla decadenza dei consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive;
- la presentazione di interrogazioni e mozioni;
- l'organizzazione dei lavori del Consiglio
- le modalità di iniziativa e di accesso alle informazioni
3. II Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, che formula I’ordine del giorno.
4. II Consiglio è presieduto dal Presidente del consiglio o dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal Consigliere anziano e la sua attività è disciplinata dal regolamento.
Art. 12
COMMISSIONI
1. II Consiglio comunale può istituire commissioni aventi funzioni istruttorie, consultive, propositive, per studio su materie o questioni individuate dal Consiglio.
2. II regolamento ne disciplina le materie di competenza, il funzionamento, i poteri e la loro composizione, garantendo la presenza della minoranza.
Art. 13
CONSIGLIERI
1. I consiglieri rappresentano I’intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; la loro posizione giuridica ed il relativo ”status”, le loro prerogative e i loro diritti, le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo, sono disciplinate dalla legge, dal regolamento e dallo statuto.
2. I consiglieri comunali, oltre che nei casi previsti dalla legge, decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale. Tale decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio e secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento del funzionamento del Consiglio comunale.
3. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere copia di atti, notizie ed informazioni utili, ai fini dell’espletamento del mandato.
4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere nel territorio comunale, un domicilio presso il quale recapitare gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art . 14
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario generale, unitamente all’indicazione del nome del capogruppo; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati, di norma, nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo, nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno (4) due membri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I consiglieri comunali, che si distaccano da uno o più gruppi in cui sono stati eletti e che non aderiscono ad altri gruppi già costituiti, possono costituire un nuovo gruppo, che potrà essere composto anche da una sola unità, purché tale gruppo rappresenti almeno un partito presente nel Parlamento Italiano e/o nel Parlamento Europeo.
Art. 15
PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI.
1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari, l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Art. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
Art. 17
IL SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore (se nominato) e ai responsabili dei settori, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzionali statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati eventualmente dalla regione e sentire le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 18
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse, ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile della amministrazione del Comune. In particolare, il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nel rispetto della normativa;
f) conferisce e revoca al segretario comunale previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni, per la nomina del direttore;
g) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive.
Art. 19
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 20
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.
Art. 21
VICESINDACO
1. Il vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.
Art. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. II Sindaco e la Giunta cessano dalla carica, nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 23
CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO
1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
2. Nei casi previsti dal primo comma, le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, che deve essere convocato entro i successivi dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni dalla presentazione, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
Art. 24
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il Vice Sindaco, non inferiore a tre (3) , sino ad un massimo di sette.
2. Il Sindaco nomina, prima dell’insediamento del Consiglio comunale, il Vice Sindaco e gli Assessori, che possono essere consiglieri comunali o anche cittadini non facenti parti del Consiglio, ma in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale e vi provvede, secondo le esigenze di attuazione del programma politico - amministrativo.
3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2^ grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3^ grado del Sindaco.
4. li Assessori esterni, non Consiglieri Comunali, partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
Art. 25
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; (in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece). Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta, dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
4. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 26
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, del Direttore Comunale, dei responsabili dei settori.
3. Il Sindaco può conferire agli assessori, la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini. L’atto di delega e/o la relativa revoca deve essere comunicato, tra gli altri, anche al Segretario Comunale, ai responsabili dei settori e al Presidente del Consiglio Comunale.
4. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta Comunale.
Art. 27
REVOCA DEGLI ASSESSORI
1. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo quindi, alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al Consiglio, possibilmente nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.
Art. 28
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE E OBBLIGHI DI ASTENSIONE
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E’ fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni, riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di propria competenza.
Pagina aggiornata il 22/08/2024