Art. 1
STATUTO
1. Lo Statuto è fonte primaria dell’ordinamento comunale, nell’ambito dei principi affermati nella Costituzione, nella Carta europea delle autonomie locali e nella legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La sua adozione intende segnare I’inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, I’avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, sulla base di una nuova considerazione del cittadino, riferimento costante di ogni attività comunale.
Art. 2
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. La comunità di Monteprandone è ente autonomo locale.
2. L'autogoverno della stessa si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
3. Il Comune ha la rappresentanza generale della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
4. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. E' titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto, nonché nel rispetto della sua storia e delle sue tradizioni locali.
6. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali nazionali e di altri paesi (anche mediante varie forme di cooperazione, scambi e gemellaggi) e nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto.
Art. 3
FINALITÀ E FUNZIONI
1. Il Comune promuove la cultura della pace e del ripudio della guerra, della solidarietà sociale, della libera convivenza e dell’integrazione e cooperazione tra i popoli, nonché del rispetto della vita umana; persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita amministrativa; favorisce il volontariato e la pari opportunità ; opera contro ogni discriminazione di sesso, di religione, di condizione fisica e di stato sociale.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di imparzialità, di efficienza, di semplicità e di trasparenza delle procedure.
4. Ispira la propria azione ai seguenti obiettivi, criteri e principi:
- il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito locale e nella comunità nazionale ;
- la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, anche al fine di sostenere I'iniziativa economica pubblica e privata;
- il sostegno e la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero ed educative;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio: in tale ambito non è consentito l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Ogni atto del Comune, che incida su posizioni giuridiche soggettive, sarà oggetto di tempestiva informativa, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per Ha 2.636 ed è quello risultante dal piano topografico dell'Istituto Centrale di statistica.
2. II Comune ha sede nel palazzo comunale, nel centro storico di Monteprandone.
3. La costituzione di nuove frazioni, contrade o la modifica della loro denominazione può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
Art. 5
PROGRAMMAZIONE
1. II Comune persegue le proprie finalità, attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza; ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, la provincia e la regione.
2. II Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 6
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
Principi generali
1. Il principio associativo e quello di cooperazione, informano le attività del Comune, rivolte alla promozione dello sviluppo economico sociale e civile della comunità locale.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni, nonché di accrescere la qualità dei servizi resi alla popolazione, il Comune di Monteprandone sviluppa rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti pubblici e privati, mediante convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi, costituzione di consorzi, stipulazione di contratti o attraverso l'allestimento di strutture, per l'espletamento di attività di interesse comune.
3. Nei limiti delle proprie competenze costituzionali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, il Comune si adopera affinché venga utilizzata, in maniera ottimale, ogni opportunità offerta da progetti o interventi, comunque denominati, derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea, per il miglioramento dei servizi e per il finanziamento di iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi di rilevante interesse per la Comunità locale.
Art. 7
ALBO PRETORIO
1. E' istituito, nella sede comunale, I'Albo Pretorio per la pubblicazione, ad ogni effetto di legge, di atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire I'accessibilità, I'integrità e la facilità di lettura, almeno della parte dispositiva dei provvedimenti.
3. II Segretario cura I'affissione degli atti, avvalendosi di un dipendente comunale incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica I'avvenuta pubblicazione.
Art. 8
STEMMA E GONFALONE
1. II Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui al bozzetto allegato al presente Statuto (costituito da scudo sagomato a campo azzurro avente i seguenti elementi araldici: cinque colli o monti sormontati da un giglio di Francia; sovrasta un rastrello a quattro punte orientate verso il basso con gigli di Francia negli spazi. Sopra: corona nobiliare con ornamenti laterali a svolazzo. II tutto è compreso nello spazio racchiuso da due ramoscelli di quercia e d’alloro, congiunti alla base ed aperti in alto).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessaria rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.