IL SINDACO
VISTO l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 come sostituito dall’art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405,recante norme sull’aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello;
RILEVATO che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l’aggiornamento dei predetti albi;
INVITA
tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello, presentando apposita domanda presso questo Comune, entro il 31 luglio 2025.
Il modello per la presentazione della domanda e’ disponibile presso l’Ufficio Elettorale del Comune o sul sito web del Comune.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d’Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dalla Residenza municipale li, 01 aprile 2025
IL SINDACO
Sergio Loggi